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IL NOSTRO STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA( revisione del 06-11-2005)
Art.1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA MUSASHI KARATE CLUB NUVOLERA
Libertas”, con sede in Nuvolera (BS), via Dante Alighieri n. 18, la quale è retta dal
seguente Statuto.
La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del
Consiglio Direttivo.
Art.2 - Scopi
L’Associazione ha scopo di praticare e propagandare l’attività sportiva del karate, e, a
tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l’egida e con
l’autorizzazione della FIJLKAM, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di
formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla
pratica dello sport del karate; svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento
e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del karate.
L’Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa
devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell’Associazione non
potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che
questo sia imposto dalla legge.
Art.3 - Affiliazione
L’Associazione procederà alla propria affiliazione alla FIJLKAM. Con l’affiliazione,
l’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle
direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIJLKAM e si impegna
ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della
FIJLKAM stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le
autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e
disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei
Regolamenti Federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle
Società Sportive affiliate.
Art.4 - Funzionamento
L’Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e la
gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dai Soci. L’attività
istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle
prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’Associazione; nel caso in cui la
complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta
dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo.
Art.5 – Domanda di ammissione
L’Associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci. Possono essere Soci
tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.
In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà
essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad
assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di
voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
Art.6 - Durata
L’Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima
che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta
dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle
delibere in corso di esecuzione.
Art.7 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative,
determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti
comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di Soci, privati od enti,
dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai
premi e dai trofei vinti.
Art.8 – Quota associativa
I Soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal
Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e
con voto deliberativo all’assemblea.
La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.
Art.9 – Decadenza dei Soci
I Soci cessano di appartenere all’Associazione: per recesso; per decadenza; per
esclusione.
Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al
Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo
scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.
Il Socio è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato
ammesso.
Il Socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o
quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai
Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la
prosecuzione del rapporto associativo.
La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio
interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso Socio con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il Socio può ricorrere all’Assemblea;
il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al Punto precedente.
Il Socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.
Il recesso, la decadenza e l’esclusione di Soci devono essere comunicate alla
Federazione tramite il Comitato Regionale competente.
Art.10 – Sanzioni disciplinari
A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso la Società Sportiva e ad una
condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere
adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
a) l’ammonizione;
b) la sospensione;
c) la radiazione.
Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della
radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci.
Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il
Comitato Regionale competente.
Art.11 - Organi
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Generale dei Soci; il Consiglio Direttivo;
il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario.
Art.12 - Assemblea
L’Assemblea Generale dei Soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il
massimo organo deliberativo dell’Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie .
All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il
conseguimento della finalità associativa.
Art.13 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea riunita in via ordinaria :
-approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
-delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito
all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai
rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e
che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
-nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il Presidente, il
Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata, in via straordinaria:
-per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione;
-quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un
decimo dei Soci, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la
convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua
assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea
e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia
redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle
votazioni.
Art.14 – Riunione e costituzione dell’Assemblea
L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
L’Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante
affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione ai Soci a
mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e al Comitato Regionale. Nella
convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
.
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i
soli Soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo i
Soci maggiorenni.
Ogni partecipante all’Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Il
Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro Socio purché munito di delega
scritta; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la
metà dei Soci aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia
il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche
dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione sono approvate nell’Assemblea in
prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in
seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.
Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la
maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto a voto deliberativo.
Lo scioglimento dell’Associazione è validamente deliberato dall’Assemblea Generale
dei Soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno
tre quarti dei Soci aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della
stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità
ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
Art.15 - Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea tra i Soci fondatori od ordinari,
dura in carica quattro anni e rappresenta l’Associazione e ne manifesta la volontà.
Art.16 – Vice Presidente
Il Vicepresidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea tra i Soci fondatori od
ordinari, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di
impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica
per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’Assemblea per
l’elezione di tutte le cariche associative.
Art.17 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto: del Presidente che lo presiede; del Vicepresidente; di
tre o più Consiglieri (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta
in volta dall’Assemblea) di cui 1(uno) Atleta e 1 (uno) Insegnante Tecnico, del
Segretario.
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica
quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote
associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società
Sportive ed Associazioni Sportive dilettantistiche nell’ambito delle discipline
dilettantistiche di competenza della FIJLKAM, non abbiano riportato condanne
passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del
CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a
squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’Assemblea e dirige l’Associazione con
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di
ammissione dei Soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e
finanziario da sottoporre all’Assemblea, fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci
da indire almeno una volta all’anno e convoca l’Assemblea straordinaria qualora lo
reputi necessario o venga chiesto dai Soci; redige gli eventuali Regolamenti interni
relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei
Soci; adotta i provvedimenti di esclusione verso i Soci qualora si dovessero rendere
necessari; attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’Assemblea Generale
dei Soci.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del
giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare
specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei
componenti del Consiglio.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi
componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere
messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio
direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art.18 - Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra Soci non facenti parte del Consiglio
stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da
esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla
corrispondenza.
Art.19 – Decadenza degli organi associativi
I titolari degli organi associativi decadono:
-per dimissioni;
-per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o
quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’Assemblea dei Soci, sentito il Dirigente per la quale è
proposta.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di
tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente
Art.15, 2° capoverso.
Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il
primo dei non eletti nell’ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza
della durata originaria dell’organo associativo.
Art.20 – Obblighi di comunicazione
La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate
alla FIJLKAM unitamente a copia del verbale.
Art.21 - Bilancio
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico
finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione
dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel
rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’Associazione, previo apposito
mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere
all’uopo nominato.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31
dicembre di ciascun anno.
Art.22 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà
essere devoluto, secondo la delibera dell’Assemblea che decide lo scioglimento, ad
altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza,
vengono devoluti ad una Società Sportiva senza scopo di lucro della medesima
provincia designata dalla FIJLKAM.
Art.23 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi
saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le
regole previste dalla FIJLKAM.
In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio
arbitrale secondo le indicazioni della FIJLKAM, questo sarà composto da n. 3 (tre)
Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli
Arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo
all’altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni
dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che
ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il
nominativo del proprio Arbitro.
L’arbitrato avrà sede in Brescia e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la
massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra
descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti
Marziali.
Art.24 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Judo Lotta Karate
Arti Marziali e in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata
ogni variazione che il C.O.N.I. o le F.S.N. alle quali la Società Sportiva è affiliata
possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta
variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione
nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Associazione nell’ Assemblea Generale dei
Soci del 06/11/2005.

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